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Vendita occasionale - Hobbista

I soggetti a cui si rivolge questa attività sono venditori occasionali, cosiddetti "hobbisti", che esercitano l’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.

Descrizione

Questa attività si caratterizza quindi secondo le seguenti specificità:

  • deve essere esercitata nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;
  • l’attività di vendita può essere esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
    i beni che vengono posti in vendita devono avere le seguenti caratteristiche:

     

  • essere appartenenti al settore merceologico non alimentare;
  • rientrare nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
    di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

     

    Possono svolgere questa attività anche gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

    Tesserino per la vendita occasionale su area pubblica

    Il venditore occasionale per poter esercitare l’attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino tramite domanda, soggetta a bollo, al:

  • Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
    Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

    Il venditore occasionale non deve possedere altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità e nei propri confronti non devono sussistere, per l’ultimo triennio, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

    Il tesserino non è cedibile o trasferibile.

    Il tesserino ha validità da un minimo di un anno dal suo rilascio, fino all’esaurimento delle diciotto partecipazioni nella Regione Piemonte. Non è quindi possibile identificare a priori la scadenza del tesserino, pertanto la sua durata varierà da un minimo di un anno dal suo rilascio fino ad esaurimento del limite massimo delle 18 giornate di partecipazione nella Regione Piemonte.

    Il venditore occasionale è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiederne un duplicato al Comune di rilascio.

  • Tipologia ed elenco dei beni posti in vendita

    I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
  • sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;
    sono beni propri, cioè beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale, oppure beni realizzati mediante la propria abilità, assemblati anche in loco (es. bigiotteria, abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, ecc.).

     

     

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 19/09/2025

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